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O. 29/11/2002 n. 3253
1. Le disposizioni di cui alla presente ordinanza, nonchč i benefici recati dalla stessa, trovano applicazione limitatamente al periodo di vigenza della dichiarazione di stato di emergenza di cui in premessa.
Art. 19.
1. Č fatta salva, anche successivamente alla data di emanazione della presente ordinanza, l'efficacia dei provvedimenti giā adottati dal commissario delegato e dalle autoritā locali.
Art. 20.
1. Il commissario delegato definisce procedure operative finalizzate al conseguimento di un compiuto monitoraggio da parte delle forze dell'ordine delle imprese impegnate nella realizzazione delle opere e degli interventi di cui al Decreto-Legge 4 novembre 2002, n. 245, e della presente ordinanza, disponendo per la tempestiva comunicazione alle stesse forze dell'ordine di elementi informativi significativi. A tale scopo, secondo dette procedure operative, č fatto carico ai soggetti committenti di comunicare la ragione sociale dell'impresa affidataria, i nominativi dei relativi titolari e degli amministratori, l'eventuale utilizzo di imprese sub-contraenti, con specificazione degli stessi elementi informativi, nonchč le generalitā complete di tutto il personale impegnato nella realizzazione delle opere e degli interventi commissionati.
Art. 21.
1. In considerazione delle maggiori ed ineludibili esigenze operative, derivanti dalle situazioni emergenziali in atto sul territorio nazionale, ivi comprese quelle di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in premessa, gli aeromobili ad ala fissa e ad ala rotante comunque impegnati dal Dipartimento della protezione civile, sono equiparati a tutti gli effetti agli aeromobili di Stato, in deroga all'art. 746 del codice della navigazione, con conseguente obbligo dell'Ente nazionale per l'assistenza al volo S.p.a. e dell'Ente nazionale aviazione civile S.p.a. di assicurare ai predetti aeromobili, nello svolgimento delle citate attivitā, ogni prioritā determinata dalle medesime esigenze. All'impiego dei predetti aeromobili si applica il regime giuridico previsto per il lavoro aereo.
2. Per le finalitā di cui al comma 1, il termine di cui all'art. 2, comma 1, dell'ordinanza n. 3175/2002 č prorogato al 30 giugno 2003. La presente ordinanza sarā pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 29 novembre 2002 Il Presidente: Berlusconi
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Beni culturali, Bonifica, Caccia e pesca, Inquinamento,
Risorse idriche, Parchi, Cartografia, Paesaggio, Rifiuti, Zone protette
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Amministrazione, Catasto, Certificazione, Comuni, Concessioni,
Enti locali, Protezione civile, Universitā
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Agricoltura, Artigianato, Alberghi, Balneazione, Spettacolo, Turismo
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Agricoltura, Artigianato, Alberghi, Balneazione, Spettacolo, Turismo
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Energia, Energie Alternative
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Costruzioni, Edilizia, Strutture, Impianti, Lavori, Materiali, Opere pubbliche,
Appalti, Contabilitā, Barriere architettoniche
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Condomini Immobili Locazioni
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Aeroporti, Ferrovie, Ponti, Porti, Strade, Condutture
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Informatica, Innovazione, Telecomunicazioni
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Contratti, Esercizio Tariffa professionale, Lavoro
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Sicurezza, Prevenzione incendi, infortuni, impianti
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Alluvioni, Calamitā, Dissesti, Frane, Terremoti
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Norme non incluse nelle categorie precedenti
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